LA PERSECUZIONE GIUDIZIARIA
Se Berlusconi abbia o no subito una persecuzione giudiziaria, è questione che ciascuno risolve a modo suo. Per quanto riguarda i colpevolisti, in primo luogo esiste l’obbligatorietà dell’azione penale: se c’era una notitia criminis, la magistratura (inquirente) non poteva che procedere. Poi, se non c’erano le prove della colpevolezza, la stessa magistratura (giudicante) non poteva che assolvere, come di fatto è avvenuto. Ed anzi – aggiungono i colpevolisti – il Cavaliere ha beneficiato anche di prescrizioni del reato, che sono tutt’altro che assoluzioni. Dunque di che si lamenta? Questo ragionamento, apparentemente ineccepibile, è di fatto sbagliato da un capo all’altro.
1) L’obbligatorietà dell’azione penale. Il giudice non ha il potere, dinanzi a due denunce identiche, di iniziare il processo contro Tizio e non contro Caio. Infatti potrebbe far questo perché è amico di Caio, e sarebbe gravissimo: infatti il principio indefettibile del diritto è che “La legge è uguale per tutti”. Tutto ciò in teoria. In pratica le cose vanno diversamente.
In primo luogo, esiste l’archiviazione in istruttoria. Se i magistrati destinatari della notitia criminis fossero faziosi, e volessero favorire l’accusato, potrebbero dichiarare che gli indizi non sono sufficienti a sostenere l’avvio di un procedimento. Potrebbero sbattere la pratica in un cassetto e non pensarci più. Abbiamo in mente dei nomi, al riguardo, ma è meglio non farli. Ma c’è di più. Esiste una sproporzione fra le notitiae criminis, cioè le migliaia di denunce, e i pochi magistrati che dovrebbero occuparsene. La conseguenza è che essi sono effettivamente nell’impossibilità di obbedire al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Inoltre, mentre l’archiviazione richiede un esame del caso, qualunque giudice è esentato dall’occuparsi di qualunque reato, escluso l’omicidio e qualche altro (solo perché se ne occupano i giornali) sulla base del semplice principio: “non ne ho avuto il tempo”. Il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale in concreto non è operante e invocarlo, nel caso di una persecuzione ad personam, è un atto d’imperdonabile ipocrisia.
Per non andare lontano, un caso capitato al sottoscritto. Anni fa un disonesto ha compiuto una piccola estorsione ai miei danni. Abilmente, pur pagando, mi sono procurato la prova del reato commesso scritta e firmata da lui. E tuttavia la mia denuncia, sostenuta da una prova evidente, non ebbe eco. Imparai così che l’obbligatorietà dell’azione penale non esiste nemmeno nel caso dell’estorsione (art.629 C.p., pena da cinque a dieci anni).
2) Poi si esprime la tesi che chi è stato assolto non ha nessun titolo per lamentarsi della giustizia. Si potrebbe allora chiedere come mai la legge punisca la diffamazione a mezzo stampa. Se un giornale scrivesse che Casini è stato visto palpeggiare un ragazzino di otto anni nei gabinetti di un cinema, ovviamente il leader dell’Udc farebbe un salto sulla sedia e pretenderebbe non solo che il giornale pubblichi una smentita a tutta pagina o quasi, ma anche di veder condannare il giornalista che ha firmato l’articolo e il direttore del giornale. E neanche basterebbe. Il danno provocato all’immagine di quell’uomo politico con una notizia totalmente inventata ma infamante non sarebbe riparato né pubblicando la smentita (“una notizia data due volte”, secondo la cinica espressione dei giornalisti) né obbligando il foglio a pagare un enorme risarcimento. La gente continuerebbe a chiedere: “Come è finita poi quella storia di Casini pedofilo?” Eppure, secondo la tesi dei giustizialisti, di che cosa potrebbe lamentarsi l’ex-presidente della Camera? La notizia è stata smentita. Punto. Analogamente, Berlusconi è stato processato soltanto per le tangenti alla Guardia di Finanza, All Iberian 1 e 2, caso Lentini, Medusa cinematografica, terreni di Macherio, Lodo Mondadori, Sme-Ariosto, accordi pubblicitari Rai-Fininvest, tangenti pay-tv, Telecinco in Spagna, collusioni con la mafia ma è stato assolto: di che si lamenta? E invece ha ragione chi ha detto: “Calunniate, calunniate, qualche cosa resterà”. La gente infatti commenterà: “E va bene, non sarà stato colpevole di questo, ma è impossibile che sia accusato di cento cose e sia innocente per tutte loro. Magari i suoi avvocati, pagati profumatamente, avranno trovato un buon cavillo, mentre uno come me avrebbe sul groppone chissà quanti anni di prigione”. L’eccesso d’imputazioni, invece di provare la nequizia di qualcuno, prova l’intento persecutorio di qualcun altro.
3) Una parola va infine spesa per le prescrizioni. Da un lato questo genere di proscioglimento lascia inascoltata l’esigenza di giustizia, se l’imputato è colpevole; dall’altro lascia planare su di lui un’inammissibile ombra di colpevolezza, se è innocente. Se proprio bisogna parlarne è per sottolineare un capo d’accusa in più sulla testa dell’amministrazione giudiziaria italiana: Le prescrizioni, invece di provare la possibile colpevolezza dell’imputato, provano la sicura inefficienza della magistratura.
In sintesi: la prova della persecuzione giudiziaria di cui è stato vittima Berlusconi è dimostrata dal grande numero di indagini e processi di cui è stato fatto oggetto e le molteplici assoluzioni, invece di dimostrare la correttezza della magistratura in generale, provano la scorrettezza della magistratura inquirente.
Gianni Pardo, giannipardo@libero.it
21 giugno 2008
1) L’obbligatorietà dell’azione penale. Il giudice non ha il potere, dinanzi a due denunce identiche, di iniziare il processo contro Tizio e non contro Caio. Infatti potrebbe far questo perché è amico di Caio, e sarebbe gravissimo: infatti il principio indefettibile del diritto è che “La legge è uguale per tutti”. Tutto ciò in teoria. In pratica le cose vanno diversamente.
In primo luogo, esiste l’archiviazione in istruttoria. Se i magistrati destinatari della notitia criminis fossero faziosi, e volessero favorire l’accusato, potrebbero dichiarare che gli indizi non sono sufficienti a sostenere l’avvio di un procedimento. Potrebbero sbattere la pratica in un cassetto e non pensarci più. Abbiamo in mente dei nomi, al riguardo, ma è meglio non farli. Ma c’è di più. Esiste una sproporzione fra le notitiae criminis, cioè le migliaia di denunce, e i pochi magistrati che dovrebbero occuparsene. La conseguenza è che essi sono effettivamente nell’impossibilità di obbedire al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Inoltre, mentre l’archiviazione richiede un esame del caso, qualunque giudice è esentato dall’occuparsi di qualunque reato, escluso l’omicidio e qualche altro (solo perché se ne occupano i giornali) sulla base del semplice principio: “non ne ho avuto il tempo”. Il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale in concreto non è operante e invocarlo, nel caso di una persecuzione ad personam, è un atto d’imperdonabile ipocrisia.
Per non andare lontano, un caso capitato al sottoscritto. Anni fa un disonesto ha compiuto una piccola estorsione ai miei danni. Abilmente, pur pagando, mi sono procurato la prova del reato commesso scritta e firmata da lui. E tuttavia la mia denuncia, sostenuta da una prova evidente, non ebbe eco. Imparai così che l’obbligatorietà dell’azione penale non esiste nemmeno nel caso dell’estorsione (art.629 C.p., pena da cinque a dieci anni).
2) Poi si esprime la tesi che chi è stato assolto non ha nessun titolo per lamentarsi della giustizia. Si potrebbe allora chiedere come mai la legge punisca la diffamazione a mezzo stampa. Se un giornale scrivesse che Casini è stato visto palpeggiare un ragazzino di otto anni nei gabinetti di un cinema, ovviamente il leader dell’Udc farebbe un salto sulla sedia e pretenderebbe non solo che il giornale pubblichi una smentita a tutta pagina o quasi, ma anche di veder condannare il giornalista che ha firmato l’articolo e il direttore del giornale. E neanche basterebbe. Il danno provocato all’immagine di quell’uomo politico con una notizia totalmente inventata ma infamante non sarebbe riparato né pubblicando la smentita (“una notizia data due volte”, secondo la cinica espressione dei giornalisti) né obbligando il foglio a pagare un enorme risarcimento. La gente continuerebbe a chiedere: “Come è finita poi quella storia di Casini pedofilo?” Eppure, secondo la tesi dei giustizialisti, di che cosa potrebbe lamentarsi l’ex-presidente della Camera? La notizia è stata smentita. Punto. Analogamente, Berlusconi è stato processato soltanto per le tangenti alla Guardia di Finanza, All Iberian 1 e 2, caso Lentini, Medusa cinematografica, terreni di Macherio, Lodo Mondadori, Sme-Ariosto, accordi pubblicitari Rai-Fininvest, tangenti pay-tv, Telecinco in Spagna, collusioni con la mafia ma è stato assolto: di che si lamenta? E invece ha ragione chi ha detto: “Calunniate, calunniate, qualche cosa resterà”. La gente infatti commenterà: “E va bene, non sarà stato colpevole di questo, ma è impossibile che sia accusato di cento cose e sia innocente per tutte loro. Magari i suoi avvocati, pagati profumatamente, avranno trovato un buon cavillo, mentre uno come me avrebbe sul groppone chissà quanti anni di prigione”. L’eccesso d’imputazioni, invece di provare la nequizia di qualcuno, prova l’intento persecutorio di qualcun altro.
3) Una parola va infine spesa per le prescrizioni. Da un lato questo genere di proscioglimento lascia inascoltata l’esigenza di giustizia, se l’imputato è colpevole; dall’altro lascia planare su di lui un’inammissibile ombra di colpevolezza, se è innocente. Se proprio bisogna parlarne è per sottolineare un capo d’accusa in più sulla testa dell’amministrazione giudiziaria italiana: Le prescrizioni, invece di provare la possibile colpevolezza dell’imputato, provano la sicura inefficienza della magistratura.
In sintesi: la prova della persecuzione giudiziaria di cui è stato vittima Berlusconi è dimostrata dal grande numero di indagini e processi di cui è stato fatto oggetto e le molteplici assoluzioni, invece di dimostrare la correttezza della magistratura in generale, provano la scorrettezza della magistratura inquirente.
Gianni Pardo, giannipardo@libero.it
21 giugno 2008
